L'utilizzo delle Opere
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Per organizzare una manifestazione quali
permessi occorrono?
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Chiunque intenda organizzare una manifestazione e
utilizzare repertorio amministrato deve rivolgersi preventivamente alla
SIAE.
Chi vuole effettuare spettacoli o trattenimenti, anche se occasionali,
durante i quali vengono utilizzate opere dell' ingegno (ad. es. un
concerto), deve munirsi del permesso rilasciato dalla SIAE , diverso a
secondo del tipo di manifestazione. Il permesso va richiesto non solo nei
casi di trattenimento organizzato, ma anche nei casi in cui la
manifestazione sia gratuita, purche' sia prevista l'utilizzazione di
repertorio tutelato dalla SIAE.
Infatti spettacoli e trattenimenti ad ingresso libero sono sottoposti al
pagamento dei diritti. Quello dell'autore e' infatti un lavoro, e, come ogni
altra prestazione lavorativa va sempre remunerato.
Che cosa succede se si organizza una
festa danzante in casa ?
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Anche in questo caso puo' essere necessario
rivolgersi alla SIAE.
Se la festa viene organizzata in casa, "nella ordinaria cerchia della
famiglia" (e senza alcun rientro economico), non si paga diritto
d'autore, ma se la festa, anche se privata, si svolge, ad esempio, in un
ristorante, allora si corrisponde il diritto d'autore perche' si tratta di
pubblica esecuzione.
E' vero che i negozi devono pagare i
diritti d'autore quando diffondono musica nei loro locali ?
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Si, e' vero. Anche gli esercizi commerciali devono
pagare come tutti gli utilizzatori di opere dell'ingegno.
Si comprendono nella categoria "musica d'ambiente" le esecuzioni
musicali effettuate per mezzo di apparecchi sonori, video-sonori o strumenti
musicali. In linea generale, si tratta in pratica di musica di sottofondo.
Affinche' ci sia l'obbligo della corresponsione dei compensi per diritti d'
autore ai sensi degli articoli 12, 15 e 58 della legge 633/41, il requisito
essenziale e' la pubblicita' delle esecuzioni, ossia la "destinazione
al pubblico" delle stesse da parte dell'organizzatore.
Come si fa per utilizzare la musica di un
autore (o una canzone famosa) come colonna sonora di un proprio video ?
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In questo caso non basta la sola SIAE ...
Oltre all'autorizzazione richiesta alla SIAE per la duplicazione del
supporto, in questo caso la videocassetta, occorre anche rivolgersi agli
aventi diritto (autori, editori) per ottenere specifiche autorizzazioni
riguardanti l' abbinamento tra opera e video, cioe' tra musica ed immagine.
Nel caso si tratti di musica registrata bisogna ottenere il permesso anche
dal produttore fonografico.
In base a quali criteri la SIAE
stabilisce le proprie "tariffe" ?
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Gli autori e gli editori si accordano con gli
utilizzatori delle loro opere.
Dire che la SIAE "stabilisce tariffe" potrebbe essere fuorviante.
Diciamo meglio che gli stessi autori ed editori, tramite i propri
rappresentanti nella Societa', stabiliscono i parametri economici da
applicare alla utilizzazione delle opere tutelate, di cui gli autori sono i
legittimi proprietari. La SIAE, in definitiva, interviene con la sua
attivita' di intermediazione, contrattando le condizioni economiche di
sfruttamento con specifici accordi con le categorie degli utilizzatori,
verificando poi le utilizzazioni e ripartendo i proventi a chi ne ha
diritto.
Come mai i fruitori di spettacoli si
sentono spesso ripetere che bisogna pagare e che i prezzi sono alti "per
colpa della SIAE" ?
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La percentuale che la SIAE incassa per diritto
d'autore sui biglietti d'ingresso e' equa.
Intorno al ruolo della SIAE e alla materia del diritto d'autore c'e' ancora
molta confusione. Soprattutto si confondono le imposte che gravano sugli
spettacoli (IVA, Imposta Spettacoli, diritti demaniali) con il diritto d'
autore. Le imposte infatti sono incassate dalla SIAE, ma per conto dello
Stato al quale vengono riversate. Il diritto d'autore e' invece
effettivamente dovuto alla SIAE per conto degli autori e degli aventi
diritto. D'altro canto non si puo' sostenere che il diritto d'autore abbia
impedito lo sviluppo delle attivita' legate all'intrattenimento, che hanno
anzi fatto registrare una continua progressione.
E' ammesso registrare concerti dal vivo ?
- No, non e' consentito senza un permesso.
Dal gennaio '95 l'ordinamento italiano si e' adeguato alle norme europee
relative ai diritti degli artisti interpreti, che attribuiscono agli artisti
stessi il diritto esclusivo per lo sfruttamento economico delle proprie
esibizioni dal vivo. Oggi, quindi, per registrare un concerto dal vivo non
e' piu' sufficiente ottenere l'autorizzazione degli autori del repertorio
eseguito, ma occorre anche il consenso degli artisti interpreti. Percio' dal
1995 la SIAE rifiuta la vidimazione alle registrazioni "live"
riprese e utilizzate senza consenso (bootleg). Chiunque effettui
senza consenso una registrazione, duplicazione e commercializzazione di
concerti dal vivo commette un reato ed e' quindi penalmente perseguibile.
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