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Autore, un mestiere difficile

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Chi e' un autore ?

Chi crea un'opera dell'ingegno.
E' autore chi crea un'opera dell'ingegno, musicale, letteraria, d'arte figurativa, teatrale e cinematografica
.

 

Quali diritti ha l'autore ?

Ha diritti morali ed economici.
Ogni volta che l'opera viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica utilizzata nelle forme piu' diverse, l'autore ha diritto ad esigere un compenso in relazione all'utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore e' titolare dei cosiddetti diritti morali : puo' sempre rivendicare la paternita' dell'opera, puo' opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

 

Un autore puo' tutelare le proprie opere direttamente o deve, comunque, avvalersi dell'intermediazione della SIAE ?

E' libero di scegliere, ma, in particolare, l'autore di opere musicali preferisce avvalersi della SIAE.
Un autore e' perfettamente libero di tutelarsi da solo. Ma la vorticosa crescita di utilizzazioni delle opere, dovuta anche allo sviluppo delle nuove tecnologie, ha finito per rendere tale scelta anacronistica. La quasi totalita' degli autori preferisce infatti avvalersi dei servizi offerti dalla SIAE, che grazie alla gestione del repertorio creativo di oltre 50.000 associati (senza contare le rappresentanze estere) puo' mettere in campo un'organizzazione capillare e complessa, in grado di controllare ogni possibile forma di utilizzazione delle opere a livello nazionale e internazionale.

 

L'autore e' favorito dalle nuove forme di diffusione delle opere ?

Esiste un'alleanza conflittuale tra autori e nuove tecnologie.
Le nuove tecnologie consentono, infatti, una generale diffusione della cultura, ma possono favorire anche la moltiplicazione delle utilizzazioni abusive delle opere dell'ingegno, al punto che quello dell'autore puo' essere considerato attualmente un "mestiere a rischio". Percio', per garantire gli autori, e' necessario il ricorso ad adeguate e complesse forme di controllo.

 

Come si protegge un programma di software ?

Registrandolo presso la SIAE.
Il 21 luglio 1994 e' stato istituito, presso la Direzione generale della SIAE, il "Pubblico Registro dei programmi per elaboratori". Il servizio e' stato realizzato sulla base del decreto legge 518/92, con il quale si attua la direttiva CEE 14.5.92 che ha esteso il concetto dell'opera dell'ingegno tutelata dal diiritto d'autore anche ai programmi per elaboratore.
La registrazione consente, a norma di legge, di rendere pubbliche l'esistenza e la paternita' di un programma. Ed e' inoltre utilizzabile per gli atti di trasferimento di diritti di utilizzazione economica. Per rendere effettiva la registrazione dei programmi, che e' facoltativa, bisogna presentare per il deposito un disco ottico che non puo' essere modificato. La richiesta di registrazione puo' essere presentata dall'autore del software o dal titolare dei diritti economici purche' sia il primo che ha sfruttato economicamente il programma. E' sufficiente rivolgersi all'ufficio SIAE che si trova in Viale della Letteratura 30, tel. 06 - 5990 351, aperto dalle 9,30 alle 12,30, escluso il sabato, ed e' stato concepito per essere gestito tramite strumenti informatici. Nel modulo di richiesta si deve indicare il titolo del programma, il nome dell'autore, il nome di chi ha pubblicato il programma, la data e il luogo di pubblicazione. E' anche consentito il deposito di programmi tradotti, elaborati, adattati, anche se il programma originario non e' stato depositato (sezione OLAF, Opere Letterarie Arti Figurative).